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L'articolo 11 della legge 11 aprile 1953, n. 298, e' sostituito dal seguente: "Art. 11. - I mezzi per l'esercizio dell'attivita' degli istituti di cui al presente capo sono rappresentati da:
- a)fondo di dotazione e fondi di riserva;
- b)fondo speciale di cui all'articolo 12;
- c)obbligazioni;
- d)buoni fruttiferi nominativi ed al portatore, certificati di deposito in valuta nazionale ed estera da emettere con le modalita' e le limitazioni che saranno stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
- e)prestiti a medio termine contratti in Italia ed all'estero, nei limiti e con la osservanza delle norme vigenti in materia;
- f)gli altri mezzi eventualmente previsti da leggi speciali. Gli istituti predetti sono ammessi di diritto a compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, le operazioni previste alle lettere a), b) e c) dell'articolo 18 della legge medesima. E' vietata agli istituti di cui al presente capo la raccolta di risparmio sotto qualsiasi altra forma".
Testo in vigore dal 18 febbraio 1981 al 1 gennaio 1994
