Allo scopo di sviluppare le iniziative volte a realizzare l'uso piu' razionale ed il risparmio dell'energia, nonche' l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili in tutti i settori finali di consumo, l'ENEL e' autorizzato a promuovere, con la propria organizzazione e secondo direttive generali impartite dal CIPE, la diffusione di impianti fissi, sistemi o componenti atti agli scopi sopraindicati, anche mediante anticipazioni finanziarie. L'ENEL, nel quadro delle direttive di cui al precedente comma:

  • a)puo' promuovere, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la costituzione di societa' o consorzi con enti pubblici ed enti locali per l'attuazione di iniziative dirette al contenimento dei consumi energetici e alla razionale utilizzazione delle fonti di energia, nonche' per la realizzazione e l'esercizio, ai fini di cui sopra, di impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, ivi compresi gli impianti per la produzione combinata di energia elettrica e di vapore destinato ad altre utilizzazioni;
  • b)puo' svolgere, previa autorizzazione del CIPE, anche in associazione con altre societa' o enti, attivita' di studio, consulenza e progettazione, in Italia e all'estero, per l'attuazione e la realizzazione delle iniziative e degli impianti di cui alla lettera a).

Testo vigente dal 18 giugno 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-06-15;309~art3 · fonte su Normattiva