Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 1 nel settore agricolo, possono essere concessi alle imprese agricole singole o associate, ovvero a societa' che offrono e gesticono il servizio-calore, che prevedano la partecipazione dell'ENEL e/o di aziende municipalizzate e/o di altri enti pubblici, contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti con potenza fino a dieci megawatt elettrici per la produzione o il recupero di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili di energia, nella misura massima del 55 per cento della spesa ammessa, elevabile al 65 per cento per le cooperative. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono con le associazioni di categoria degli imprenditori agricoli e dei coltivatori accordi tesi all'individuazione di soggetti e strumenti per la realizzazione di interventi di uso razionale dell'energia nel settore agricolo. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 483 (in G.U. 1a s.s. 04/01/1992, n. 1), ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del presente art. 13, secondo comma " nella parte in cui prevede che anche la provincia autonoma di Bolzano promuova accordi con le categorie professionali ivi indicate".

Testo vigente dal 5 gennaio 1992

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 483/1991

    Illegittimità dichiarata
    27 dicembre 1991

    L'impugnazione di più disposizioni di una medesima legge, proposta facendo riferimento indistintamente ad un gruppo di norme di uno Statuto speciale, va dichiarata inammissibile in quanto manca (o è assolutamente insufficiente) la specificazione delle singole questioni, che non risultano sollevate - come si sarebbe dovuto - ciascuna in relazione a specifici parametri di riferimento. (Inammissibilità del ricorso della Regione Valle d'Aosta per la parte concernente l'impugnazione degli artt. 2, comma primo, 4, commi primo, terzo e quinto, 5, commi primo, secondo, quarto e quinto, 8, 9, 10, 13, 17, 18 e 38, della L. 9 gennaio 1991, n. 10, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 dello Statuto speciale).

    Art. 5 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia · Art. 8 Testo unico costituzionali · Art. 18 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia · Art. 9 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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urn:nir:stato:legge:1991-01-09;10~art13 · fonte su Normattiva