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Sono conferite dal capo di istituto, secondo i criteri definiti con le ordinanze di cui agli articoli 2 e 13 della presente legge, le supplenze in sostituzione di insegnanti temporaneamente assenti e quelle da conferire ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1963, n. 1878.

Testo in vigore dal 16 giugno 1969 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-06-13;282~art10 · fonte su Normattiva