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Presso ogni provveditorato agli studi e' istituita la commissione per i ricorsi, composta dal provveditore agli studi, che la presiede, da un capo di istituto di ruolo, da un funzionario della carriera direttiva del provveditorato stesso, da due professori di ruolo, da un professore incaricato e da un insegnante tecnico-pratico. Il capo di istituto e i funzionari sono nominati dal provveditore agli studi, il quale nomina altresi' gli altri componenti della commissione fra i professori di ruolo, gli incaricati e gli insegnanti tecnico-pratici proposti dai rappresentanti provinciali dei sindacati indicati nel terzo comma del precedente articolo 3. Nello stesso modo vengono nominati inoltre un capo di istituto, un funzionario della carriera direttiva del provveditorato agli studi e due professori, per supplire eventuali assenze. La commissione per i ricorsi rimane in carica due anni. Essa decide, in prima istanza, dei ricorsi contro i provvedimenti presi nella materia disciplinata dalla presente legge e dalle ordinanze di cui agli articoli 2 e 13 della legge stessa, nonche' dei ricorsi dei professori incaricati e supplenti avverso il licenziamento disposto dal capo di istituto. La commissione e' anche sentita in materia disciplinare, secondo le norme previste dalla legge 19 marzo 1955, n. 160, e puo' essere consultata dal provveditore agli studi su ogni altra questione relativa al personale insegnante non di ruolo. La commissione decide entro trenta giorni dalla presentazione dell'impugnativa. Scaduto, infruttuosamente tale termine, il ricorso s'intende respinto. Contro le decisioni della commissione e' ammesso ricorso in seconda istanza al Ministro per la pubblica istruzione, limitatamente al licenziamento disposto dal capo di istituto. Il Ministro per la pubblica istruzione adotta entro 60 giorni le proprie decisioni su conforme parere della giunta della seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Testo in vigore dal 16 giugno 1969 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-06-13;282~art11 · fonte su Normattiva