Art. 13 — Incarichi negli istituti di istruzione professionale e artistica
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La disciplina dell'incarico a tempo indeterminato si applica anche agli insegnanti non di ruolo abilitati e non abilitati, compresi gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di arte applicata, degli istituti professionali e di istruzione artistica. Ferme restando, per la nomina di detto personale, le norme della legge 15 febbraio 1963, n. 354, il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce, con propria ordinanza, i criteri generali ai quali debbono attenersi i consigli di amministrazione nell'esercizio delle attribuzioni loro demandate dalla legge sopracitata, nonche' le modalita' di applicazione delle norme stabilite dagli articoli 2, 3 e 11 della presente legge.
Testo in vigore dal 16 giugno 1969 al 16 dicembre 2010
