Conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria

Art. 15 — Decorrenza degli effetti della nomina per gli insegnanti in servizio; validità di norme

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Gli effetti giuridici ed economici di cui al secondo comma del precedente articolo 6 hanno decorrenza dal 1 ottobre 1968 per tutti gli insegnanti forniti del titolo di studio, ove prescritto, i quali al momento dell'entrata in vigore della presente legge, siano in servizio con nomina triennale o annuale conferita dal provveditore agli studi, dal capo di istituto o dal consiglio di amministrazione. Rimangono in vigore le disposizioni in materia di personale insegnante non di ruolo e di insegnanti tecnico-pratici, che non siano in contrasto con le norme contenute nella presente legge.

Testo in vigore dal 16 giugno 1969 al 16 dicembre 2010

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