Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 aprile 1981 al 28 aprile 1984. Leggi il testo vigente →

Le domande per la concessione del distintivo di cui ai precedenti articoli devono essere presentate entro il 31 dicembre 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 marzo 1981, n. 122

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La L. 30 marzo 1981, n. 122 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine indicato nell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1977, n. 907, per la presentazione delle domande intese ad ottenere la concessione del distintivo d'onore dei "Volontari della Liberta'", di cui agli articoli 1 e 2 della predetta legge, e' prorogato al 30 giugno 1981" Data a Roma, addi' 1 dicembre 1977 LEONE ANDREOTTI - RUFFINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Testo in vigore dal 26 aprile 1981 al 28 aprile 1984

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 aprile 1981

Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 1977 al 26 aprile 1981.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 marzo 1981, n. 122

    La L. 30 marzo 1981, n. 122 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine indicato nell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1977, n. 907, per la presentazione delle domande intese ad ottenere la concessione del distintivo d'onore dei "Volontari della Liberta'", di cui agli articoli 1 e 2 della predetta legge, e' prorogato al 30 giugno 1981" Data a Roma, addi' 1 dicembre 1977 LEONE ANDREOTTI - RUFFINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1977-12-01;907~art3 · fonte del testo