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La croce al merito di guerra per il conflitto 1940-45 e' concessa d'ufficio senza alcun limite di tempo. I reclami contro i provvedimenti di mancata concessione della croce al merito di guerra devono essere presentati fino a 90 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Testo in vigore dal 27 marzo 1958 al 9 ottobre 2010

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;203~artunico · fonte del testo