[1]All'onere di lire 300.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte - in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 - mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo 538 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61.

[2]Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 24 dicembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-11-16;1686~art4 · fonte su Normattiva