L'ultimo comma dell'articolo 48 della legge 12 marzo 1968, n. 325, e' sostituito dal seguente: "La disposizione di cui al comma precedente non si applica ai ruoli di cui alle tabelle F, G, H, I, L, M, N, 0, P, Q, R, S, T e U. dell'allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, ed ai ruoli del personale degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonche' ai ruoli del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici".

Testo vigente dal 14 febbraio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-01-28;10~art1 · fonte su Normattiva