I ruoli organici del personale degli uffici locali e delle agenzie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sono sostituiti rispettivamente da quelli di cui all'allegato II alla presente legge. ((La durata settimanale del lavoro ordinario del personale di cui al precedente comma resta fissata in 40 ore settimanali. La ripartizione di detto orario in giornate lavorative e' stabilita con le modalita' previste nel primo comma dell'articolo 133 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417)). In conseguenza il limite di spesa annua relativo alle prestazioni straordinarie del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e successive modificazioni, e' elevato di lire 1.975 milioni dal 1 gennaio 1970 e di lire 3.950 milioni dal 1 gennaio 1971.

Testo vigente dal 29 gennaio 1978

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