I professori aventi titolo alla conferma che non possano continuare a prestare servizio nel posto tenuto nell'anno scolastico 1951-52 per sopravvenuta in disponibilita' del posto stesso determinata da nomina o trasferimento di titolare, dall'applicazione dell'ultimo comma degli articoli 8 e 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, o da altra causa, saranno assegnati ai posti disponibili all'inizio dell'anno scolastico 1952-53, tenuto conto delle preferenze manifestate nella domanda di conferma in relazione all'ipotesi prevista nel presente articolo. Tale assegnazione sara' disposta anche per l'insegnamento di discipline per le quali gli interessati siano in possesso di titolo di studio che dia accesso al relativo concorso-esame di Stato.

Testo vigente dal 21 agosto 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-31;1077~art2 · fonte del testo