Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego compete al personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione il trattamento di liquidazione gia' previsto per i dipendenti a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione dalla legge 6 febbraio 1951, n. 127. A tale fine il personale predetto sara' aggregato alla gestione speciale di cui all'articolo 10 della legge 16 maggio 1956, n. 562, - con le modalita' ivi stabilite. Al fondo di previdenza di cui alla citata legge 6 febbraio 1951, n. 127, saranno versati con effetto dall'8 maggio 1948, per gli impiegati di cui al comma precedente, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi indicati nell'articolo 1 della legge 6 febbraio 1951, n. 127, salvo conguaglio con le somme inscritte nei conti correnti individuali intestati al personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, a norma dell'articolo 20 del decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935.

Testo vigente dal 7 settembre 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-07-30;696~art4 · fonte del testo