Al trattamento spettante in caso di risoluzione del rapporto di impiego del personale a contratto quinquennale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, di cui alla tabella C annessa al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, si provvede:

  • a)mediante la costituzione di un Fondo di previdenza alimentato dalle seguenti contribuzioni:
  • 1)un contributo mensile a carico dello Stato, pari al dodici per cento dello stipendio, aumentato, a decorrere dal 1 novembre 1948, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e successive modificazioni;
  • 2)un contributo mensile a carico del dipendente, pari al cinque per cento dello stipendio, aumentato, a decorrere dal 1 novembre 1948, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e successive modificazioni;
  • b)mediante la concessione di una indennita' di licenziamento commisurata ad una mensilita' del solo stipendio spettante all'atto della cessazione del servizio per quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato. La frazione di anno superiore a sei mesi si computa come anno intero.

Testo vigente dal 14 marzo 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-02-06;127~art1 · fonte del testo