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Il numero dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione degli impiegati civili del Ministero della difesa, di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, e' elevato a un terzo degli altri componenti. I predetti rappresentanti, da nominare all'inizio di ogni biennio con decreto del Ministro, sono designati, su richiesta del Ministro stesso, dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative che, a tale scopo, indicheranno ciascuna tre nominativi di dipendenti dell'Amministrazione; alla scelta degli stessi, nell'ambito della terna, il Ministro procede previa consultazione della organizzazione sindacale che ha proposto la terna.

Testo in vigore dal 20 dicembre 1969 al 9 ottobre 2010

urn:nir:stato:legge:1969-10-30;943~artunico · fonte del testo