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[1]Le opere e provviste tutte saranno eseguite a cura e sotto la immediata ed esclusiva direzione e responsabilita' del comune di Torino e col controllo della Provincia, con quelle modalita', impresa e provveditori che saranno scelti, salvo le sanzioni prefettizie, di cui nella legge comunale e provinciale nell'interesse della piu' pronta e migliore esecuzione.
[2]Il signor rettore della R. Universita' quale capo dell'Ateneo e quale rappresentante del Governo, vigilera' a mezzo del genio civile perche' tutte le opere e provviste siano eseguite in perfetta conformita' del progetto annesso alla presente convenzione.
[3]La provincia ed il Comune provvederanno ratealmente a misura del bisogno, all'anticipazione della terza parte e di due terze parti rispettivamente dei singoli stanziamenti componenti la predetta somma di L. 205,000 di cui nelle deliberazioni su citate, a semplice richiesta dell'ufficio tecnico del Comune ed a presentazione degli stati d'avanzamento dei lavori e dei conti parziali che verranno a mano a mano redatti dalla direzione dei lavori.
Testo in vigore dal 20 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
