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[1]Le opere e provviste saranno iniziate, appena resa esecutoria la presente convenzione, e condotte con la massima alacrita' dovranno essere ultimate nel periodo di due anni dalla consegna dei lavori.

[2]Ultimata l'opera ne seguira' la visita di riconoscimento per l'accettazione da parte del Governo con relativo verbale amministrativo.

Testo in vigore dal 20 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-23;426~art3 · fonte del testo