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[1]Le opere e provviste saranno iniziate, appena resa esecutoria la presente convenzione, e condotte con la massima alacrita' dovranno essere ultimate nel periodo di due anni dalla consegna dei lavori.
[2]Ultimata l'opera ne seguira' la visita di riconoscimento per l'accettazione da parte del Governo con relativo verbale amministrativo.
Testo in vigore dal 20 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
