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[1]La somma cosi' anticipata verra' dallo Stato rimborsata al Comune ed alla Provincia senza interessi pendente mora: con rate eguali annue di L. 3416.66 cadauna, a partire dal 1909, per anni venti cioe' sino al 1928 a favore della Provincia, e con venti rate annue di L. 6833.33 cadauna, pure a partire dal 1909, a favore del comune di Torino.

[2]La scadenza del rimborso di ciascuna rata sara' al primo luglio a cominciare dall'anno 1909 ed i mandati saranno spediti a favore della Provincia e del Comune senza detrazione alcuna sotto nessun titolo d'imposta e peso qualsiasi presente o futuro.

[3]Le rate non pagate alla scadenza non incominceranno a produrre l'interesse legale a favore delle Amministrazioni creditrici se non trascorsi tre mesi dalla scadenza stessa.

[4]Qualora la spesa risulti inferiore al preventivo sara' corrispondentemente ridotto il debito dello Stato verso le due Amministrazioni che ne avranno anticipati i fondi. Non si fara' pero' alcuna riduzione nelle singole rate di rimborso, ciascuna delle quali resta sempre nelle misure suindicate, ma la minor spesa verra' compensata mediante la soppressione dell'ultima o delle ultime rate e la corrispondente riduzione di quella che precede immediatamente le rate soppresse.

Testo in vigore dal 20 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-23;426~art4 · fonte del testo