Contenente modificazioni all'altra 23 luglio 1896, n. 318, a favore della marina mercantile

Art. 1 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 13 LUGLIO 1911, N. 745

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Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 luglio 1911, n. 745

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La L. 13 luglio 1911, n. 745 ha disposto (con l'art. 25, comma 2) l'abrogazione dell'intero provvedimento, salvo quanto e' disposto dall'art. 23 della presente legge. Si riporta di seguito il testo del suindicato art. 23. "Le navi che all'entrata in vigore della presente legge abbiano diritto di concorrere al premio di navigazione stabilito dall'art. 4 della legge 16 maggio 1901, n. 176, conservano tale diritto fino alla scadenza per ognuna della eta' di 15 anni, se piroscafi, e di 21 anni, se velieri, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo suddetto, e di quelle del capo Il della legge 23 luglio 1896, n. 348, che non sono state abrogate o modificate dal ripetuto art. 4 della legge 16 maggio 1901, n. 176".

Testo in vigore dal 1 luglio 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1911

Confronto con la versione in vigore dal 24 maggio 1901 al 1 luglio 1911. 20 parole tolte.

tolto: E' convertito in legge, con le modificazioni di che nei seguenti articoli, il decreto Reale 16 novembre, 1900, n. 377.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 13 luglio 1911, n. 745

    La L. 13 luglio 1911, n. 745 ha disposto (con l'art. 25, comma 2) l'abrogazione dell'intero provvedimento, salvo quanto e' disposto dall'art. 23 della presente legge. Si riporta di seguito il testo del suindicato art. 23. "Le navi che all'entrata in vigore della presente legge abbiano diritto di concorrere al premio di navigazione stabilito dall'art. 4 della legge 16 maggio 1901, n. 176, conservano tale diritto fino alla scadenza per ognuna della eta' di 15 anni, se piroscafi, e di 21 anni, se velieri, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo suddetto, e di quelle del capo Il della legge 23 luglio 1896, n. 348, che non sono state abrogate o modificate dal ripetuto art. 4 della legge 16 maggio 1901, n. 176".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1901-05-16;176~art1 · fonte del testo