Art. 1 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 13 LUGLIO 1911, N. 745
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 luglio 1911, n. 745
4La L. 13 luglio 1911, n. 745 ha disposto (con l'art. 25, comma 2) l'abrogazione dell'intero provvedimento, salvo quanto e' disposto dall'art. 23 della presente legge. Si riporta di seguito il testo del suindicato art. 23. "Le navi che all'entrata in vigore della presente legge abbiano diritto di concorrere al premio di navigazione stabilito dall'art. 4 della legge 16 maggio 1901, n. 176, conservano tale diritto fino alla scadenza per ognuna della eta' di 15 anni, se piroscafi, e di 21 anni, se velieri, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo suddetto, e di quelle del capo Il della legge 23 luglio 1896, n. 348, che non sono state abrogate o modificate dal ripetuto art. 4 della legge 16 maggio 1901, n. 176".
Testo in vigore dal 1 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
