Contenente modificazioni all'altra 23 luglio 1896, n. 318, a favore della marina mercantile

Art. 2 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 13 LUGLIO 1911, N. 745

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[1]Agli articoli 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 sono sostituiti i seguenti:

[2]Art. I.

[3]A datare dal 1° gennaio 1901 le disposizioni contenute nei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della marina mercantile, sono modificate come negli articoli seguenti, restando con la stessa data abrogate quelle del R. decreto 17 giugno 1900, n. 220.

[4]Art. II.

[5]Le navi, per le quali, alla data del 30 settembre 1899, era gia' stata fatta la relativa dichiarazione di costruzione, avranno diritto ai compensi di costruzione, stabiliti dal capo I della citata legge 23 luglio 1896, n. 318.

[6]I piroscafi dichiarati dal cantiere di Palermo al 28 novembre 1899 godranno il trattamento di cui nella prima parte del presente articolo e al successivo articolo IV, fino a concorrenza di complessive tonnellate 16,000 di stazza lorda.

[7]1

[8]Art. III.

[9]La restituzione daziaria, stabilita dall'articolo 9 della legge 23 luglio 1898, n. 318, sui materiali impiegati nelle riparazioni degli scafi di ferro, di acciaio e di legno, delle macchine, delle caldaie e degli apparecchi ausiliari di bordo e sugli oggetti di dotazione e di ricambio delle navi, sara' dal 1° gennaio 1901 abrogata.

[10]In sostituzione di essa sara' pagato un compenso nella misura di lire 5 per ogni quintale di materiale metallico impiegato in tutte le riparazioni, eseguite in Italia, agli scafi, alle macchine, alle caldaie ed agli apparecchi ausiliari delle navi mercantili nazionali e straniere, e nella costruzione degli oggetti di dotazione e di ricambio per le stesse.

[11]I materiali di provenienza estera, che venissero impiegati nelle riparazioni e trasformazioni, da eseguirsi in Italia, delle navi da guerra straniere, godranno il trattamento dell'importazione temporanea in franchigia dei dazi.

[12]1

[13]Art. IV.

[14]I premi di navigazione saranno concessi alle navi di costruzione nazionale gia' in esercizio ed a quelle indicate nel precedente articolo II, nella misura seguente per ogni tonnellata di stazza lorda e per ogni mille miglia di percorso:

  • a)ai piroscafi, centesimi 45 fino al 15° anno d'eta';
  • b)ai velieri, centesimi 30 fino al 21° anno d'eta'.

[15]In nessun caso il premio potra' superare quello attualmente goduto.

[16]La concessione del premio di navigazione sara' continuata fino al compimento dell'eta' prescritta, anche dopo scaduta la legge del 1896.

[17]L'importo totale dei premi di navigazione sara' calcolato pei piroscafi in una somma corrispondente ad un percorso medio annuale di 30,000 miglia. Questa somma sara' divisa alla chiusura dell'esercizio finanziario proporzionalmente, per ciascun piroscafo, alle tonnellate di stazza lorda ed al numero delle miglia effettivamente percorse nell'esercizio stesso.

[18]Per i velieri la liquidazione dei premi di navigazione verra' eseguita nel modo stabilito per i piroscafi, prendendo per base un percorso medio annuale di 12,000 miglia.

[19]Le navi di costruzione estera non avranno diritto ad alcun premio di navigazione.

[20]La riduzione di un terzo del premio per i viaggi di cui all' articolo 12, lettere b e c della suddetta legge 23 luglio 1896, n. 318, e' abrogata.

[21]Tutte le altre disposizioni della legge stessa, capo II, restano inalterate.

[22]Art. V.

[23]Perdono il diritto al premio di navigazione pei rispettivi piroscafi, senza che possa piu' venir loro reintegrato, quelle Societa' o singoli armatori pei quali venga provato che direttamente - o indirettamente pel tramite dei noleggiatori delle loro navi - entrino a far parte di coalizioni intese a far aumentare artificialmente nei porti italiani il prezzo dei noli delle merci o dei passeggieri.

[24]Art. VI.

[25]Agli scafi delle navi di costruzione nazionale, dichiarate dopo il 30 settembre 1899, verra' corrisposto un compenso daziario di lire 35 per ogni tonnellata di stazza lorda se di ferro od acciaio e di lire 13 se di legno.

[26]I costruttori delle navi contemplate nel presente articolo avranno inoltre la facolta' di importare dall'estero in franchigia dei dazi un terzo dei materiali metallici necessari alla costruzione dello scafo. Tale terzo non dovra' eccedere il limite massimo di chilogrammi 160 per ogni tonnellata di stazza lorda. Il compenso daziario sara' ridotto del 10 per cento se nella costruzione dello scafo venisse impiegata una quantita' di materiale estero eccedente il terzo, indipendentemente dal pagamento dei dazi su tale eccedenza.

[27]Rimangono immutati i compensi di costruzione stabiliti dal capo I della legge 23 luglio 1896, n. 318, per le macchine, le caldaie e gli apparecchi ausiliari.

[28]Qualora avvenissero modificazioni nei dazi doganali sui materiali impiegati nelle costruzioni navali, i compensi daziari saranno modificati in proporzione per decreto Reale.

[29]1

[30]Art. VII.

[31]Alle navi mercantili commesse da stranieri ai cantieri nazionali, non contemplate dal precedente articolo II, non sara' concesso compenso daziario: pero' i materiali di provenienza estera, che venissero impiegati nella loro costruzione, godranno il trattamento dell'importazione temporanea in franchigia dei dazi.

[32]Eguale trattamento sara' concesso ai materiali esteri impiegati nella costruzione di navi da guerra, commesse da Governi stranieri ai cantieri nazionali, in luogo della restituzione dei dazi fissata dal terzo comma dell'articolo 2 della legge 23 luglio 1896, n. 318.

[33]Il trattamento di cui sopra sara' concesso anche per le macchine intere e caldaie importate dall'estero, quando dette macchine e caldaie debbano essere sistemate sulle navi suddette, e per i materiali impiegati nella costruzione di galleggianti in ferro ed acciaio destinati ad essere esportati.

[34]Questo beneficio, per quanto riguarda gli scafi delle navi mercantili, non potra' estendersi ad una quantita' di materiale estero maggiore di quella per la quale i dazi d'introduzione potessero superare lire 40 per ogni tonnellata di stazza lorda degli scafi di ferro e di acciaio. Per i galleggianti il massimo del beneficio sara' determinato dall'ammontare dei dazi stabiliti per l'introduzione dall'estero dei galleggianti stessi.

[35]Art. VIII

[36]Gli scafi di ferro e di acciaio delle navi mercantili nazionali, non contemplate nel precedente articolo II, costruiti in Italia, e sui quali saranno installate macchine e caldaie di provenienza estera, godranno il trattamento fissato dal precedente articolo VI: pero' tali macchine e caldaie saranno assoggettate al pagamento del dazio di entrata e non avranno diritto al compenso di costruzione.

[37]Restano cosi' abrogati il penultimo comma dell'articolo 2 e l'ultimo dell'articolo 5 della legge 23 luglio 1896, n. 318.

[38]Art. IX.

[39]Alle navi a scafo metallico indicate nei precedenti articoli VI e VIII, quando la loro stazza lorda non sia inferiore a 400 tonnellate se piroscafi, ed a 100 tonnellate se velieri, sara' pagato per una sola volta, all'atto del loro completo allestimento, un compenso di costruzione per ogni tonnellata di stazza lorda, fissato come segue: lire 60, se varati entro il 30 giugno 1903;

[40]lire 50, se versati dal 1° luglio 1903 al 30 giugno 1905;

[41]lire 40, se varati dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1907.

[42]Ai velieri in legno sara' concesso un compenso di costruzione di: lire 30, se versati entro il 30 giugno 1903;

[43]lire 20, se versati dal 1° luglio 1903 al 30 giugno 1905;

[44]lire 10, se versati dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1907.

[45]1

[46]Art. X.

[47]I compensi fissati dalla presente legge per le navi a vapore dichiarate dopo il 30 settembre 1899, ad eccezione delle 16,000 tonnellate di stazza lorda del cantiere di Palermo, di cui all'articolo II, non potranno concedersi ad una quantita' maggiore di 40 mila tonnellate di stazza lorda per ogni esercizio finanziario fino alla scadenza della legge 23 luglio 1896, n. 318, e cosi' per un totale massimo di 240 mila tonnellate di stazza lorda. 1

[48]L'ordine di precedenza per i compensi daziari e di costruzione sara' determinato dall'epoca in cui ciascuna nave sara' compiuta e pronta a prendere il mare per l'esercizio del traffico: quello per i compensi di riparazione e per i premi di navigazione sara' determinato dalla data della presentazione di tutti i regolari documenti per la loro liquidazione.

[49]Le costruzioni eccedenti la produzione stabilita dal presente articolo saranno riportate in conto di quella dell'esercizio successivo.

[50]In ogni caso i costruttori potranno chiedere anche per navi commesse da nazionali il trattamento fissato dal precedente articolo VII per navi commesse di stranieri, purche' ne facciano domanda nell'atto della dichiarazione di costruzione, rinunziando a qualunque altro compenso portato dalla presente legge.

[51]Art. XI.

[52]Il totale generale degli stanziamenti per gl'impegni passati e futuri non potra' mai superare gli otto milioni all'anno, a partire dall'esercizio 1901-902 e fino all'esercizio 1905-906.

[53]Negli esercizi successivi lo stanziamento suddetto sara' stabilito in ragione degl'impegni assunti, nei limiti prescritti dall'articolo X, senza pero' poter superare gli otto milioni fissati dal precedente comma.

[54]I residui degli stanziamenti, come delle eccedenze delle liquidazioni, si riporteranno da un esercizio all'altro, incominciando da quelli dell'esercizio 1899-900.

[55]Per i compensi e premi, il cui pagamento verra' trasportato all'esercizio od agli esercizi successivi a quello in cui vengono liquidati, non sara' dovuto alcun interesse.

[56]Art. XII.

[57]Nella somma di otto milioni annui da stanziarsi dall'esercizio 1901-902 fino all'esercizio 1905-906, dovra' essere compreso l'ammontare totale dei compensi daziari e di costruzione per le navi dichiarate e da dichiararsi dopo il 30 settembre 1899, sotto il regime della presente legge.

[58]A questo effetto il Governo del Re dovra', ove occorra, ridurre con decreto Reale la quantita' di tonnellate ammesse a fruire del trattamento concesso dalla presente legge.

[59]Art. XIII.

[60]Ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge resta abrogata.

[61]Art. XIV.

[62]Il Governo del Re provvedera' con Regolamento all'esecuzione della presente legge.

[63]Art. XV.

[64]Entro l'anno 1903, il Governo presentera' al Parlamento il disegno di legge per i nuovi servizi postali e commerciali marittimi, anche in relazione alle costruzioni da affidarsi ai cantieri nazionali.

[65]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[66]Data a Roma, addi' 16 maggio 1901.

[67]VITTORIO EMANUELE.

[68]E. Morin. E. Di Broglio. L. Wollemborg. G. Zanardelli.

[69]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 giugno 1906, n. 260

1

La L. 28 giugno 1906, n. 260 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della marina mercantile, e quelle della legge 16 maggio 1901, n. 176, concernente i provvedimenti stessi, sono, colle modificazioni di cui negli articoli seguenti, prorogate fino al 30 giugno 1908". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il compenso di costruzione concesso dall'art. IX della legge 16 maggio 1901, n. 176, alle navi varate dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1907 nella misura di L. 40 a tonnellata di stazza lorda per le navi a scafo metallico - piroscafi non inferiori a 400 tonnellate e velieri non inferiori a 100 tonnellate - e di L. 10 alle navi in legno - velieri non inferiori a 100 tonnellate - e' esteso alle navi stesse che sieno varate dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908". La L. 28 giugno 1906, n. 260, come modificata dall'Errata Corrige in G.U. 09/07/1906, n. 159, ha disposto: -(con l'art. 3, comma 2) che "Entro i limiti di questi stanziamenti i compensi fissati dalla legge 16 maggio 1901, n. 176, per le navi a vapore dichiarate dopo il 30 settembre 1899 - ad eccezione delle 16,000 tonnellate di stazza lorda del cantiere di Palermo, di cui all'art. II della legge stessa - potranno essere concessi, per ciascuno degli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908, ad una quantita' indeterminata di tonnellate di stazza lorda". -(con l'art. 4, comma 1) che "Il compenso di costruzione per gli scafi delle navi mercantili stabilito dall'art. 2 della legge 23 luglio 1896, n. 318 e riservato dall'art. II della legge 16 maggio 1901, n. 176 alle navi dichiarate al 30 settembre 1899 ed ai piroscafi del cantiere di Palermo dichiarati al 28 novembre 1899, limitatamente questi a 16,000 tonnellate di stazza lorda, nonche' il compenso daziario stabilito dall'art. VI della legge 16 maggio 1901, n. 176, per gli scafi delle navi di costruzione nazionali dichiarate dopo il 30 settembre 1899, non saranno dovuti se le navi non sieno state varate entro il 30 giugno 1908". -(con l'art. 4, comma 3) che "Il compenso stabilito dall'art. III, comma 2°, della legge 16 maggio 1901, n. 176, per le riparazioni agli scafi, alle macchine ed agli apparecchi ausiliari delle navi mercantili, nazionali e straniere non sara' dovuto se i lavori sieno stati incominciati posteriormente al 30 giugno 1908; sara' invece valutato in ragione del materiale metallico impiegato al 30 giugno 1908 per i lavori in corso di esecuzione alla stessa data. Per gli oggetti di dotazione e di ricambio non sara' dovuto alcun compenso se non siano stati collocati a bordo entro il 30 giugno 1908".

Testo in vigore dal 13 luglio 1906 al 11 luglio 1907

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 luglio 1906

Confronto con la versione in vigore dal 24 maggio 1901 al 13 luglio 1906.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 giugno 1906, n. 260

    La L. 28 giugno 1906, n. 260 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della marina mercantile, e quelle della legge 16 maggio 1901, n. 176, concernente i provvedimenti stessi, sono, colle modificazioni di cui negli articoli seguenti, prorogate fino al 30 giugno 1908". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il compenso di costruzione concesso dall'art. IX della legge 16 maggio 1901, n. 176, alle navi varate dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1907 nella misura di L. 40 a tonnellata di stazza lorda per le navi a scafo metallico - piroscafi non inferiori a 400 tonnellate e velieri non inferiori a 100 tonnellate - e di L. 10 alle navi in legno - velieri non inferiori a 100 tonnellate - e' esteso alle navi stesse che sieno varate dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908". La L. 28 giugno 1906, n. 260, come modificata dall'Errata Corrige in G.U. 09/07/1906, n. 159, ha disposto: -(con l'art. 3, comma 2) che "Entro i limiti di questi stanziamenti i compensi fissati dalla legge 16 maggio 1901, n. 176, per le navi a vapore dichiarate dopo il 30 settembre 1899 - ad eccezione delle 16,000 tonnellate di stazza lorda del cantiere di Palermo, di cui all'art. II della legge stessa - potranno essere concessi, per ciascuno degli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908, ad una quantita' indeterminata di tonnellate di stazza lorda". -(con l'art. 4, comma 1) che "Il compenso di costruzione per gli scafi delle navi mercantili stabilito dall'art. 2 della legge 23 luglio 1896, n. 318 e riservato dall'art. II della legge 16 maggio 1901, n. 176 alle navi dichiarate al 30 settembre 1899 ed ai piroscafi del cantiere di Palermo dichiarati al 28 novembre 1899, limitatamente questi a 16,000 tonnellate di stazza lorda, nonche' il compenso daziario stabilito dall'art. VI della legge 16 maggio 1901, n. 176, per gli scafi delle navi di costruzione nazionali dichiarate dopo il 30 settembre 1899, non saranno dovuti se le navi non sieno state varate entro il 30 giugno 1908". -(con l'art. 4, comma 3) che "Il compenso stabilito dall'art. III, comma 2°, della legge 16 maggio 1901, n. 176, per le riparazioni agli scafi, alle macchine ed agli apparecchi ausiliari delle navi mercantili, nazionali e straniere non sara' dovuto se i lavori sieno stati incominciati posteriormente al 30 giugno 1908; sara' invece valutato in ragione del materiale metallico impiegato al 30 giugno 1908 per i lavori in corso di esecuzione alla stessa data. Per gli oggetti di dotazione e di ricambio non sara' dovuto alcun compenso se non siano stati collocati a bordo entro il 30 giugno 1908".

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urn:nir:stato:legge:1901-05-16;176~art2 · fonte del testo