Ordinanza n. 228/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/05/1991 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 29/1990
- art. 4legge 29/1990
- art. 5legge 29/1990
- art. 2Contratti agrari
- art. 4Contratti agrari
usata come parametro
citata
- art. 2161Codice civile
- art. 2162Codice civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 2, 4, lett. a, b, c, d e 5 della legge 24 febbraio 1990
(recte: 14 febbraio 1990), n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla
legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei
contratti agrari associativi) promosso con ordinanza emessa il 15
novembre 1990 dal Tribunale di Potenza nel procedimento civile
vertente tra Chiaraluce Umberto ed altro e Mennuni Paolo iscritta al
n. 86 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno
1991;
Visto l'atto di costituzione di Chiaraluce Umberto;
Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di una controversia tra i mezzadri Umberto
e Alfredo Chiaraluce e il concedente Paolo Mennuni circa il preteso
diritto dei primi alla conversione del rapporto in affitto, il
Tribunale di Potenza, con ordinanza del 15 novembre 1990, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 41 e 44 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale del "combinato
disposto degli artt. 2, 4 e 5 della legge 14 febbraio 1990, n. 29,
nella parte in cui escludono che, nel caso in cui il concedente abbia
dato un adeguato apporto alla conduzione dell'impresa mezzadrile, la
conversione del contratto in affitto, richiesta dal mezzadro, abbia
luogo senza il consenso del concedente stesso ove non sussistano
congiuntamente le condizioni di cui all'art. 4, lett. a, b, c, d,
della legge medesima, nonché impongono al concedente l'onere di
documentare la regolare tenuta della contabilità a partire da almeno
due anni prima della data di entrata in vigore della legge 3 maggio
1982, n. 203, al fine di opporsi alla conversione",
che, a giudizio del tribunale remittente, le condizioni cui
l'art. 4 subordina l'esclusione del diritto del mezzadro alla
conversione del rapporto in affitto, per un verso, "rilevano poco o
nulla in ordine all'accertamento dell'adeguato apporto richiesto al
concedente" secondo la sentenza di questa Corte n. 138 del 1984, di
guisa che la norma impugnata "sembra urtare contro i medesimi
principi costituzionali richiamati da tale sentenza", per altro
verso, essendo richieste congiuntamente, rendono impossibile opporsi
con successo alla conversione; inoltre, l'onere accollato al
concedente di documentare la regolare tenuta della contabilità
contrasterebbe col diritto di difesa, atteso che, "per quanto
riguarda il libretto colonico, la legge (artt. 2161 e 2162 cod. civ.)
non prevede obblighi di conservazione ed anzi impone brevi termini di
decadenza per impugnarne le risultanze";
che nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti gli
appellanti Chiaraluce chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile o, in subordine, infondata;
Considerato che la medesima questione, già sollevata dallo stesso
giudice con analoga ordinanza in data 3 maggio 1990, è stata
dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 531 del 1990;
che la nuova ordinanza non aggiunge argomenti tali da indurre la
Corte a modificare il proprio orientamento;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 2, 4 e 5, secondo comma, della legge 14
febbraio 1990, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio
1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti
agrari associativi), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 41 e
44 della Costituzione, dal Tribunale di Potenza con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:228 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte