Art. 27 — Riconduzione all'affitto
Le norme regolatrici dell'affitto dei fondi rustici si applicano anche a tutti i contratti agrari, stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, aventi per oggetto la concessione di fondi rustici o tra le cui prestazioni vi sia il conferimento di fondi rustici.
Testo vigente dal 5 maggio 1982, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva