Art. 35-bisScorte

Avvenuta la conversione del contratto in affitto, qualora il concedente non abbia liberato il fondo dalla propria parte di scorte vive e morte, e, nella soccida, dal bestiame di sua proprieta', il concessionario puo' continuare a goderne, pagando una maggiorazione del canone legale dovuto, pari al sei per cento del valore di tali beni. 2. In mancanza di accordo delle parti e su richiesta di almeno una di esse, tale maggiorazione e' determinata alla data di conversione, ed in seguito ogni tre anni dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura o dall'organo regionale corrispondente

Testo vigente dal 9 marzo 1990, tuttora in vigore · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:legge:1982-05-03;203~art35bis · fonte su Normattiva