Art. 54Estensione della presente legge ai rapporti di miglioria e analoghi

Ai rapporti di miglioria di cui all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, e ai rapporti analoghi esistenti nell'intero territorio nazionale, sino a quando non abbiano raggiunto la durata indicata in tale articolo, si applicano le norme della presente legge sempreche' piu' favorevoli alle condizioni pattizie e consuetudinarie esistenti.

Testo vigente dal 5 maggio 1982, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:legge:1982-05-03;203~art54 · fonte su Normattiva