Art. 56 — Contratti per i quali e' esclusa l'applicazione della presente legge
Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti agrari di compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali ne' alle concessioni per coltivazioni intercalari ne' alle vendite di erbe di durata inferiore ad un anno quando si tratta di terreni non destinati a pascolo permanente, ma soggetti a rotazione agraria.
Testo vigente dal 5 maggio 1982, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva