Art. 59 — Posizioni assicurative e previdenziali in atto
I mezzadri, i coloni e i compartecipanti che hanno trasformato il loro contratto in contratto di affitto ai sensi degli articoli 25 e seguenti della presente legge, su loro domanda, possono conservare per un periodo di cinque anni le loro posizioni assicurative e previdenziali in atto. In tal caso i contributi dovuti all'INAM, all'INPS e all'INAIL sono posti interamente a loro carico.
Testo vigente dal 5 maggio 1982, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva