Art. 37Modificazioni della quota di riparto

Al mezzadro, colono, compartecipante o soccidario che non puo' ottenere, o che comunque non richiede, la conversione del contratto in affitto e' riconosciuto un aumento della quota dei prodotti e degli utili alla quale ha diritto per legge, patto individuale, contratto collettivo o consuetudine, pari al sei per cento della produzione lorda vendibile. Nei casi previsti dal comma precedente, il colono, compartecipante o soccidario ha diritto ad una quota non inferiore al sessanta per cento della produzione lorda vendibile, sempreche' partecipi o intenda partecipare a non meno del cinquanta per cento delle spese di conduzione, escluse quelle per la mano d'opera estranea.

Testo vigente dal 5 maggio 1982, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:legge:1982-05-03;203~art37 · fonte su Normattiva