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Le associazioni di cui alla presente legge, a dimostrazione del concreto perseguimento delle finalita' istituzionali, trasmetteranno annualmente una copia del rendiconto nonche' una relazione sull'attivita' svolta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Governo, entro il 31 marzo, dovra' presentare al Parlamento una relazione annuale consuntiva sulla regolarita' dei bilanci e sulle attivita' svolte dalle associazioni di cui alla presente legge.
Testo in vigore dal 12 maggio 1981 al 22 dicembre 2008
