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All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive lire 72 milioni per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo all'uopo utilizzando per lire 9 milioni l'apposita voce e per lire 63 milioni parte dell'accantonamento relativo al "Rinnovo della convenzione di Lome'". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 6 gennaio 1981 al 1 gennaio 2026

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urn:nir:stato:legge:1980-12-22;927~art4 · fonte su Normattiva