Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a lire 7.900 milioni per l'anno 1991, a lire 8.900 milioni per l'anno 1992 e a lire 4.500 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Iniziative a favore della cultura". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 2 agosto 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-07-23;234~art5 · fonte su Normattiva