Art. 44 — Copertura finanziaria
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 46.860 milioni per l'anno 1991, in lire 91.420 milioni per l'anno 1992 e in lire 91.420 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando:
- a)quanto a lire 41.185 milioni per l'anno 1991, a lire 52.990 milioni per l'anno 1992 e a lire 91.420 milioni per l'anno 1993, l'accantonamento "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria";
- b)quanto a lire 5.675 milioni per l'anno 1991 e a lire 38.430 milioni per l'anno 1992, l'accantonamento "Affidamento al Corpo degli agenti di custodia dei servizi di traduzione e di piantonamento dei detenuti ed internati". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 27 dicembre 1990
