Alla copertura dell'onere derivante dalla attuazione della presente legge sara' provveduto mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 485 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 10 aprile 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-03-31;82~art3 · fonte del testo