Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, previsto in lire 5.000.000 si fara' fronte mediante riduzione, per un corrispondente importo, dello stanziamento del capitolo 571 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Testo vigente dal 11 aprile 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-03-23;207~art7 · fonte del testo