A favore degli Enti autonomi lirici del Teatro comunale di Bologna, del Teatro comunale di Firenze, del Teatri comunale dell'Opera di Genova, del Teatro alla Scala di Milano, del Teatro San Carlo di Napoli, del Teatro Massimo di Palermo, del Teatro dell'Opera di Roma, del Teatro Regio di Torino, del Teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, del Teatro La Fenice di Venezia e degli spettacoli lirici all'Arena di Verona, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 giugno 1936, n. 1370, nonche', dell'istituzione lirica concertistica: "Pierluigi da Palestrina" di Cagliari e della Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, lo Stato corrisponde per l'esercizio finanziario 1962-63 in luogo dei contributi previsti dal regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538, e successive disposizioni - un contributo dell'importo complessivo di lire 5 miliardi da iscrivere in apposito fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Testo vigente dal 29 marzo 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-14;302~art1 · fonte su Normattiva