Alla riparazione del contributo fra gli enti indicati all'articolo 1 provvede il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 20 febbraio 1918, n. 62. Ciascun ente iscrivera' l'ammontare del contributo ottenuto nel proprio bilancio di previsione in apposito capitolo denominato "contributo dello Stato".
Testo vigente dal 29 marzo 1963
