All'onere di cui al precedente articolo, si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61 concernente il fondo destinato a sopperire agli oneri di carattere straordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Testo vigente dal 7 gennaio 1961
