All'onere di cui al precedente articolo si provvedera', per l'esercizio finanziario 1960-61, mediante riduzione dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso e, per l'esercizio finanziario 1961-62, mediante riduzione del corrispondente capitolo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 1 settembre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-08-05;854~art2 · fonte del testo