All'onere di cui al precedente articolo si provvedera' con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette derivanti dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1958-59. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 12 gennaio 1960

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urn:nir:stato:legge:1959-12-24;1150~art2 · fonte del testo