All'onere di cui al precedente articolo si provvedera' con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette derivanti dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1958-59. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 12 gennaio 1960
