All'onere di cui al precedente art. 1, si fara' fronte mediante l'utilizzazione di una aliquota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1958-59. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 22 giugno 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-06-03;558~art2 · fonte del testo