I partiti politici ed i gruppi parlamentari che intendono ottenere i contributi previsti dalla presente legge devono indicare nei loro statuti e regolamenti i soggetti, muniti di rappresentanza legale, abilitati alla riscossione. Per la prima applicazione della presente legge, i segretari politici dei partiti e i presidenti dei gruppi parlamentari indicheranno, nella domanda, le persone fisiche abilitate a riscuotere i contributi.

Testo vigente dal 25 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-05-02;195~art5 · fonte su Normattiva