In qualsiasi caso di contestazioni o ritardo nella riscossione, il Presidente della Camera o il Presidente del Senato, secondo la rispettiva competenza, provvedono al deposito bancario della somma destinata al contributo. Le eventuali controversie sono decise dagli uffici di presidenza rispettivamente della Camera e del Senato.

Testo vigente dal 25 maggio 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-05-02;195~art4 · fonte del testo