All'onere derivante dalla assegnazione del contributo previsto dal precedente articolo 1, sara' fatto fronte per l'esercizio finanziario 1961-62, mediante aliquota delle maggiori entrate derivanti dal provvedimento che concerne modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti della imposta di registro di cui alla legge 28 luglio 1961, n. 828. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle opportune variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 28 dicembre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-11-22;1323~art2 · fonte del testo