Alla copertura dell'onere relativo al primo comma del precedente articolo, si provvedera', per l'esercizio 1961-62, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 393 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio. All'onere relativo al secondo comma del precedente articolo, si fara' fronte con una quota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 28 luglio 1961, n. 828, concernente modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti dell'imposta di registro. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 18 gennaio 1962

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urn:nir:stato:legge:1961-12-31;1444~art2 · fonte su Normattiva