Le somme di cui al precedente articolo saranno versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale verranno prelevate per provvedere alla erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

Testo vigente dal 31 maggio 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-05-26;184~art2 · fonte su Normattiva