Art. 2
Le somme di cui al precedente articolo saranno versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale verranno, prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.
Testo vigente dal 23 febbraio 1985
