Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale

Art. 5 — Disposizioni per il coordinamento con le finalità del Fondo nazionale per le politiche sociali

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A decorrere dall'anno 2001, al finanziamento delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476, nell'ambito delle finalita' stabilite dall'articolo 59, comma 45, lettera e), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si provvede a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali nei limiti delle risorse a tal fine destinate dal decreto del Ministro per la solidarieta' sociale previsto dall'articolo 59, comma 46, della stessa legge n. 449 del 1997, come modificato dall'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il finanziamento di cui al comma 1 e' ripartito secondo i criteri definiti con regolamento, adottato entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti principi: 2

  • a)previsione di requisiti soggettivi delle associazioni tali da garantirne l'effettiva presenza sul territorio nazionale e da assicurare la piu' ampia partecipazione degli associati;
  • b)assegnazione del finanziamento in base al programma di attivita' predisposto dalle associazioni ed in relazione alla funzione sociale effettivamente svolta;
  • c)garanzia di un sistema di controlli tale da consentire la verifica delle attivita' svolte a favore degli associati;
  • d)previsione della trasmissione di una relazione annuale al Parlamento da parte del Ministro per la solidarieta' sociale relativa al perseguimento dei fini istituzionali da parte delle associazioni destinatarie del finanziamento. La relazione da' conto:
  • 1)dei contributi pubblici concessi a ciascuna associazione;
  • 2)dei risultati conseguiti da ciascuna associazione nella gestione finanziaria precedente;
  • 3)dei progetti e delle attivita' svolte da ciascuna associazione a favore degli associati. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 19 dicembre 1987, n. 476, sono abrogati.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125

2

Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 7, comma 9-quater) che il regolamento previsto dal comma 2 del presente articolo deve essere adottato entro il 30 giugno 2014.

Testo in vigore dal 31 ottobre 2013 al 3 agosto 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;438~art5 · fonte su Normattiva