All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire due miliardi per l'anno 1991, si provvede quanto a lire un miliardo mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "Iniziative a favore della cultura" e quanto a lire un miliardo mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "Contributo straordinario dello Stato all'Accademia della Crusca". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 19 luglio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-07-12;213~art2 · fonte su Normattiva