Nella sua prima riunione il Comitato eleggera' una Giunta composta del Presidente e di cinque membri oltre al rappresentante del Ministero del tesoro. Il Presidente rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato e della Giunta. La Giunta e' autorizzata ad adottare i provvedimenti di urgenza, che sottoporra' alla ratifica del Comitato.

Testo vigente dal 10 aprile 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-03-20;162~art3 · fonte del testo