Art. 9 — La Giunta esecutiva
La giunta esecutiva e' composta dal presidente della Cassa, dal vice presidente e da tre membri eletti, fra i propri componenti, dal Consiglio di amministrazione. Per la validita' delle sedute della Giunta e' necessaria la presenza di almeno tre componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parita' prevale il voto di chi presiede la seduta. La Giunta esecutiva ha le seguenti attribuzioni:
- a)da' esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- b)autorizza, anche preventivamente, le spese ordinarie di bilancio;
- c)autorizza spese straordinarie ed urgenti sottoponendole a ratifica del Consiglio;
- d)liquida le prestazioni della Cassa;
- e)amministra il personale della Cassa.
Testo vigente dal 27 febbraio 1967
