La giunta esecutiva e' composta dal presidente della Cassa, dal vice presidente e da tre membri eletti, fra i propri componenti, dal Consiglio di amministrazione. Per la validita' delle sedute della Giunta e' necessaria la presenza di almeno tre componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parita' prevale il voto di chi presiede la seduta. La Giunta esecutiva ha le seguenti attribuzioni:

  • a)da' esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
  • b)autorizza, anche preventivamente, le spese ordinarie di bilancio;
  • c)autorizza spese straordinarie ed urgenti sottoponendole a ratifica del Consiglio;
  • d)liquida le prestazioni della Cassa;
  • e)amministra il personale della Cassa.

Testo vigente dal 27 febbraio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-02-04;37~art9 · fonte su Normattiva